(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la presente legge: Art. 1 Finalita' e obiettivi 1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attivita' ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di eta', genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.