(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e obiettivi 
 
  1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica  e  promuove
il diritto al gioco  e  all'attivita'  ludico-motoria-ricreativa  per
tutti i cittadini, senza discriminazioni di eta', genere,  religione,
lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al  fine  della
formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo
delle relazioni sociali, del miglioramento  degli  stili  di  vita  e
della tutela della salute.